Sono legittimati a segnalare violazioni di cui siano venute a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo, le persone che operano in qualità di:
In generale, tutti gli stakeholder della Società.
La segnalazione può essere fatta:
Potranno essere segnalati comportamenti, atti od omissioni, che possono consistere in:
La segnalazione può avere ad oggetto anche informazioni relative a condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate, nonché violazioni non ancora commesse che il segnalante, ragionevolmente, ritenga possano verificarsi sulla base di elementi concreti.
Non possono essere oggetto di segnalazione:
In ottemperanza ai dettami legislativi, Colpack S.r.l. ha implementato il proprio canale interno di segnalazioni, mettendo a disposizione dei Destinatari una Piattaforma informatica rispondente ai requisiti previsti dal D.Lgs. 24/23 ed accessibile al seguente link:
https://colpack.whistlelink.com
nonché dalla pagina dedicata al “Whistleblowing” presente sul sito internet della Società: https://www.colpack.com/segnalazioni-whistleblowing/
Attraverso la Piattaforma è possibile effettuare una segnalazione scritta, mediante la compilazione guidata di un Modulo di segnalazione, ovvero mediante una registrazione vocale della durata massima di 10 minuti.
In entrambe le modalità è possibile allegare documenti a sostegno della Segnalazione e chiedere un incontro riservato con il Gestore interno delle segnalazioni.
Le Segnalazioni devono essere, in ogni caso, circostanziate e fondate.
Attraverso un Codice Identificativo Univoco ed una password, automaticamente generato dalla Piattaforma e che non potrà essere recuperato o duplicato in alcun modo, sarà possibile per il Segnalante monitorare lo stato di lavorazione della propria segnalazione ed eventualmente interloquire con il Gestore delle segnalazioni.
Nel rispetto delle previsioni di legge, Colpack S.r.l. garantisce la riservatezza dell’identità del segnalante, delle persone segnalate o comunque coinvolte nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.
La Società garantisce la protezione e vieta e sanziona ogni forma diretta o indiretta di provvedimenti e comportamenti ritorsivi o discriminatori adottati nei confronti del Segnalante in conseguenza della segnalazione, inclusi quelli omissivi, anche tentati o minacciati.
Sono previste altresì misure di sostegno da parte di enti del Terzo settore inseriti in un apposito elenco pubblicato da ANAC.
Le tutele previste dal Decreto si applicano anche alle persone diverse dal segnalante che potrebbero essere comunque destinatarie di ritorsioni, in ragione del loro ruolo assunto nell’ambito della segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante. Fra questi, rientrano:
La gestione del canale interno di segnalazione e della Segnalazione stessa è stata affidata da Colpack S.r.l. ad un Gestore delle segnalazioni, autonomo rispetto alla Società e specificatamente formato in tema di gestione delle segnalazioni, il quale gestirà la Segnalazione secondo la procedura (è possibile consultare la procedura whistleblowing adottata da Colpack mediante invio di specifica richiesta all’indirizzo e-mail privacy@colpack.com) adottata dalla Società medesima.
In particolare, il Gestore interno darà diligente seguito alle segnalazioni ricevute, verificandone il contenuto e svolgendo un’attività istruttoria interna al fine di verificarne la sussistenza e consentire l’adozione di misure atte a prevenire o sanzionare le irregolarità o gli illeciti individuati.
Il Segnalante verrà informato del ricevimento della segnalazione e degli esiti degli accertamenti svolti.
Più specificatamente, il Gestore del canale di segnalazione interno:
Presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) è attivo un canale di segnalazione esterna, tale da garantire, anche tramite strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità del segnalante, delle persone segnalate o comunque coinvolte nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.
Le segnalazioni saranno gestite dall’ANAC secondo la procedura adottata dall’ente medesimo.
Il segnalante può effettuare una segnalazione esterna solo se, al momento della presentazione:
È possibile rendere di pubblico dominio le informazioni sulle violazioni di cui si è venuti a conoscenza nel proprio contesto lavorativo, tramite la stampa o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero illimitato di persone (ivi inclusi i social network).
Il segnalante, tuttavia, è tutelato solo qualora, al momento della divulgazione, ricorra una delle seguenti condizioni:
Il segnalante ha comunque la facoltà di valutare la proposizione di una denuncia all’Autorità giurisdizionale qualora sia venuto a conoscenza di condotte illecite nel proprio contesto lavorativo.
Al momento della segnalazione, il segnalante deve avere fondato motivo di ritenere che le informazioni oggetto della sua denuncia siano vere.
Le tutele previste dal D.Lgs. 24/23, infatti, non si applicano quando sia accertata la responsabilità penale o civile del segnalante per i reati di diffamazione o calunnia, o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile, commessi con dolo o colpa grave.
In caso di perdita delle tutele, oltre all’applicazione di sanzioni disciplinari, è prevista altresì una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 Euro da parte di ANAC.