Informativa whistleblowing

Chi può segnalare?

Sono legittimati a segnalare violazioni di cui siano venute a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo, le persone che operano in qualità di:

  • lavoratori subordinati, con qualsivoglia tipologia di contratto;
  • lavoratori autonomi;
  • collaboratori, liberi professionisti e consulenti;
  • volontari e tirocinanti, anche non retribuiti;
  • azionisti (persone fisiche);
  • persone con funzioni, anche di fatto, di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

In generale, tutti gli stakeholder della Società.

Quando si può segnalare?

La segnalazione può essere fatta:

  • quando il rapporto giuridico è in corso;
  • quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, nel caso in cui il segnalante sia venuto a conoscenza di una violazione durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
  • durante il periodo di prova;
  • successivamente alla cessazione del rapporto giuridico, nel caso in cui il segnalante sia venuto a conoscenza di violazioni prima dello scioglimento del rapporto stesso (es. pensionati).

Cosa si può segnalare?

Potranno essere segnalati comportamenti, atti od omissioni, che possono consistere in:

  • illeciti commessi in violazione della normativa dell’Unione europea relativa ai determinati settori (tra cui appalti pubblici; sicurezza e conformità dei prodotti; tutela dell’ambiente; salute pubblica; protezione dei consumatori; protezione dei dati personali, sicurezza sistemi informativi);
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea, nonché che compromettono la libera circolazione di merci, persone, servizi e capitali (ad esempio: violazioni in materia di concorrenza e aiuti di Stato).
  • reati c.d. presupposto ai sensi del D.Lgs. 231/01;
  • violazioni del Modello organizzativo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/01.

La segnalazione può avere ad oggetto anche informazioni relative a condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate, nonché violazioni non ancora commesse che il segnalante, ragionevolmente, ritenga possano verificarsi sulla base di elementi concreti.

Cosa NON si può segnalare?

Non possono essere oggetto di segnalazione:

  • le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro con colleghi o propri superiori;
  • le violazioni laddove già disciplinate nelle direttive e nei regolamenti dell’Unione europea e nelle disposizioni attuative dell’ordinamento italiano che già garantiscono apposite procedure di segnalazione;
  • le violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea.
  • notizie palesemente prive di fondamento
  • informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico;
  • informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. voci di corridoio).

Come puoi inviare una segnalazione?

In ottemperanza ai dettami legislativi, Colpack S.r.l. ha implementato il proprio canale interno di segnalazioni, mettendo a disposizione dei Destinatari una Piattaforma informatica rispondente ai requisiti previsti dal D.Lgs. 24/23 ed accessibile al seguente link:

https://colpack.whistlelink.com

nonché dalla pagina dedicata al “Whistleblowing” presente sul sito internet della Società: https://www.colpack.com/segnalazioni-whistleblowing/

Attraverso la Piattaforma è possibile effettuare una segnalazione scritta, mediante la compilazione guidata di un Modulo di segnalazione, ovvero mediante una registrazione vocale della durata massima di 10 minuti.

In entrambe le modalità è possibile allegare documenti a sostegno della Segnalazione e chiedere un incontro riservato con il Gestore interno delle segnalazioni.

Le Segnalazioni devono essere, in ogni caso, circostanziate e fondate.

Attraverso un Codice Identificativo Univoco ed una password, automaticamente generato dalla Piattaforma e che non potrà essere recuperato o duplicato in alcun modo, sarà possibile per il Segnalante monitorare lo stato di lavorazione della propria segnalazione ed eventualmente interloquire con il Gestore delle segnalazioni.

Che garanzie assicura Colpack S.r.l. al Segnalante?

Nel rispetto delle previsioni di legge, Colpack S.r.l. garantisce la riservatezza dell’identità del segnalante, delle persone segnalate o comunque coinvolte nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La Società garantisce la protezione e vieta e sanziona ogni forma diretta o indiretta di provvedimenti e comportamenti ritorsivi o discriminatori adottati nei confronti del Segnalante in conseguenza della segnalazione, inclusi quelli omissivi, anche tentati o minacciati.

Sono previste altresì misure di sostegno da parte di enti del Terzo settore inseriti in un apposito elenco pubblicato da ANAC.

Le tutele previste dal Decreto si applicano anche alle persone diverse dal segnalante che potrebbero essere comunque destinatarie di ritorsioni, in ragione del loro ruolo assunto nell’ambito della segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante. Fra questi, rientrano:

  • i c.d. “facilitatori”, ossia coloro che hanno supportato il segnalante nella propria segnalazione;
  • colleghi di lavoro e persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante;
  • parenti o affetti stabili del segnalante;
  • enti di proprietà del segnalante o che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.

Come viene gestita la Segnalazione?

La gestione del canale interno di segnalazione e della Segnalazione stessa è stata affidata da Colpack S.r.l. ad un Gestore delle segnalazioni, autonomo rispetto alla Società e specificatamente formato in tema di gestione delle segnalazioni, il quale gestirà la Segnalazione secondo la procedura (è possibile consultare la procedura whistleblowing adottata da Colpack mediante invio di specifica richiesta all’indirizzo e-mail privacy@colpack.com) adottata dalla Società medesima.

In particolare, il Gestore interno darà diligente seguito alle segnalazioni ricevute, verificandone il contenuto e svolgendo un’attività istruttoria interna al fine di verificarne la sussistenza e consentire l’adozione di misure atte a prevenire o sanzionare le irregolarità o gli illeciti individuati.

Il Segnalante verrà informato del ricevimento della segnalazione e degli esiti degli accertamenti svolti.

Più specificatamente, il Gestore del canale di segnalazione interno:

  • rilascerà al Segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
  • manterrà le interlocuzioni con il Segnalante, anche chiedendo eventuali integrazioni in merito all’oggetto della segnalazione;
  • fornirà riscontro al Segnalante entro tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Quali altri canali di segnalazione sono a disposizione del Segnalante?

IL CANALE ESTERNO DI ANAC

Presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) è attivo un canale di segnalazione esterna, tale da garantire, anche tramite strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità del segnalante, delle persone segnalate o comunque coinvolte nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Le segnalazioni saranno gestite dall’ANAC secondo la procedura adottata dall’ente medesimo.

Il segnalante può effettuare una segnalazione esterna solo se, al momento della presentazione:

  • il canale di segnalazione interno, pur essendo obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal Decreto;
  • il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito da parte della persona o dell’ufficio designati;
  • il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che questa potrebbe determinare il rischio di ritorsioni;
  • il segnalante ha fondati motivi di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

DIVULGAZIONE PUBBLICA

È possibile rendere di pubblico dominio le informazioni sulle violazioni di cui si è venuti a conoscenza nel proprio contesto lavorativo, tramite la stampa o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero illimitato di persone (ivi inclusi i social network).

Il segnalante, tuttavia, è tutelato solo qualora, al momento della divulgazione, ricorra una delle seguenti condizioni:

  • Il segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ad ANAC, rimasta priva di riscontro nei termini previsti per dar corso alle segnalazioni (3 o 6 mesi);
  • Il segnalante ha fondato e ragionevole motivo di ritenere che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse, ovvero che un’eventuale segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non aver efficace seguito.

LA DENUNCIA ALL’AUTORITA’ GIURISDIZIONALE

Il segnalante ha comunque la facoltà di valutare la proposizione di una denuncia all’Autorità giurisdizionale qualora sia venuto a conoscenza di condotte illecite nel proprio contesto lavorativo.

Perdita delle tutele e responsabilità del segnalante.

Al momento della segnalazione, il segnalante deve avere fondato motivo di ritenere che le informazioni oggetto della sua denuncia siano vere.

Le tutele previste dal D.Lgs. 24/23, infatti, non si applicano quando sia accertata la responsabilità penale o civile del segnalante per i reati di diffamazione o calunnia, o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile, commessi con dolo o colpa grave.

In caso di perdita delle tutele, oltre all’applicazione di sanzioni disciplinari, è prevista altresì una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 Euro da parte di ANAC.